Un nuovo carico burocratico sulle spalle della categoria

Un nuovo onere grava sulle spalle del MMG e del PLS in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 9 del DL N° 24 del 24 marzo 2022 che stabilisce che gli alunni e gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale positivi al Covid possono usufruire della Didattica Digitale Integrata, ma previa certificazione del medico di famiglia che asseveri "le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”. L'accesso a tale formazione può essere richiesto dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne.

Tale certificazione non atterrebbe alla conferma dello stato di contagiosità già evidenziato in precedenza dai test di laboratorio, ma solo l'idoneità dello studente a fruire della didattica a distanza. La ratio di questo ulteriore aggravio burocratico non è facilmente comprensibile, così come oscuri rimangono i parametri di idoneità o inidoneità alla fruizione di qualcosa che potrebbe anche non essere richiesta dai diretti interessati; quello che risulta chiaro è invece l'ulteriore inutile aggravio burocratico che nel migliore dei casi si traduce in tempo sottratto all'attività clinica, nel peggiore in una fonte di attrito per un costo economico non coperto dalla convenzione a carico delle famiglie. Le sigle sindacali della Medicina Generale e della Pediatria hanno già sollecitato alle autorità competenti la riforma di questo provvedimento.