Comunicato FNOMCeO relativo ad obblighi ECM durante la pandemia

La FNOMCeO in data 8 marzo ha formulato una comunicazione relativa agli obblighi dei sanitari rispetto all'acquisizione di crediti ECM nel periodo della pandemia, chiarendo la situazione relativa all'esenzione per i professionisti che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale - citata nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario lett. o) par. 4.2. La Commissione ha inteso definire come saltuaria l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. L’esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite dell’obbligo formativo individuale triennale. Se il professionista, collocato in quiescenza, dovesse riprendere l’attività professionale e venisse meno il requisito della saltuarietà, lo stesso sarebbe di nuovo sottoposto all’intero obbligo formativo individuale triennale.

Nella circolare sono stati chiariti anche i dubbi relativi agli spostamenti dei crediti acquisiti tramite eventi con "data fine corso 31/12/21" e quelli relativi alle esenzioni parziali dei Colleghi operanti in zone terremotate.