Tar Lazio su medici del corso triennale per la MG e specializzazioni

Il Tar del Lazio, modificando il pronunciamento cautelare del Consiglio di Stato precedente, ha bocciato la norma inserita dal Miur nel bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione che prevedeva che i medici iscritti al triennio formativo in Medicina Generale potessero partecipare a tale concorso solo a triennio concluso oppure in alternativa interrompere la partecipazione al corso per poter partecipare al concorso per le specializzazioni. A motivazione della bocciatura il fatto che "nell'imporre al medico che intenda concorrere per una delle scuole di specializzazione bandite la preventiva rinuncia al corso di formazione in Medicina General, determina uno sproporzionato ed illogico sacrificio delle aspirazioni del candidato, costretto  ad abbandonare un corso a cui si è legittimamente  iscritto all'esito di una procedura selettiva, soltanto per poter partecipare al concorso di specializzazione, con perdita irreversibile di uno o più anni di formazione e contemporanea assunzione del rischio, insito nell'alea concorsuale, di non ottenere poi alcuna posizione utile ai fini dell'accesso ad una delle scuole".

Secondo il T.A.R. per “interruzione” del corso deve intendersi la sospensione della frequenza con conseguente obbligo di recupero delle giornate di formazione perse per poter partecipare alle prove della procedura concorsuale per l’accesso alle Scuole di specializzazione, senza che ciò necessariamente comporti, per l’interessato, l’onere di dover rinunciare preventivamente al corso di formazione in Medicina Generale.

Il T.A.R. ha poi fatto propri gli argomenti spesi in ricorso circa l’oggettiva diversità dei due corsi evidenziando che “i due corsi in oggetto sono oggettivamente eterogenei – atteso che quella di Medicina Generale non è una specializzazione ma un corso di formazione specifica e che le due realtà si pongono su diversi livelli di progressione nella formazione di più alto livello – al contrario di quanto stabilito dal bando (art. 4) e dal Regolamento (D.M. 10 agosto 2017, n. 130, art. 2), ad avviso del Collegio, non è né legittimo né logico pretendere la preventiva rinuncia da parte del medico iscritto al corso di formazione specifica e costringere lo stesso ad una scelta irreversibile che agisce, inevitabilmente, quale coazione psicologica a desistere dall’intraprendere la strada della specializzazione”.