Circolare ministeriale su Covid-19 e scuole

Pubblicata il 24 settembre la Circolare del Ministero della Salute "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19" che regola gli scenari che potranno presentarsi dopo la riapertura delle attività scolastiche in caso di contagio da Covid-19 accertato o sospetto e nelle altre circostanze che possono verificarsi durante l'anno scolastico 2020-21 che si preannuncia problematico sotto il punto di vista di igiene pubblica.

La circolare riguarda gli alunni ed il personale docente e non docente che in caso di temperatura superiore ai 37,5° o sintomi compatibili con un contagio da Covid-19 dovrà essere avviato a misure di diagnosi su canali preferenziali dedicati.

Rimandando al testo completo della circolare, si ipotizzano quattro livelli di intervento:

1) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2.
    Se il test risulta positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e si indicano le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall' altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità. L' alunno o operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità. 

2) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2.
    Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica.

 3) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO.
    Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

 4) ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA ALL'INGRESSO O RIENTRO IN COMUNITÀ DOPO ASSENZA PER MALATTIA 
    In caso di test diagnostico per Sars-cov-2 con esito positivo, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico si predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all' ingresso o al rientro in comunità".    In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni e si redigerà una attestazione che l'alunno o operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.