La FNOMCeO aggiorna il codice deontologico sul suicidio assistito

Il Consiglio Nazionale ha recentemente modificato il contenuto dell'art. 17 del Codice Deontologico che riguarda gli "Atti finalizzati a provocare la morte", recependo il dettato della sentenza 242/19 della Corte Costituzionale che si è pronunciata sulla liceità e quindi non punibilità del medico in caso in cui un paziente decida di ricorrere al suicidio assistito in caso di patologie irreversibili ed a prognosi infausta, laddove la prosecuzione della vita esponga lo stesso a sofferenze non tollerabili e la qualità e la dignità della vita non siano garantite dalle terapie disponibili.

La modifica dell'articolo è stata votata all'unanimità dal Consiglio Nazionale e così recita: 

“La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare”.

Resta però valido il principio che un medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.

Riportiamo integralmente il testo della sentenza richiamata qui.